Il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applicano le disposizioni sulle dimissioni telematiche né si ricorre al licenziamento.
Dimostrazione dell’esistenza di tali circostanze necessaria solo quando la durata cumulativa del periodo autorizzato, con la proroga, superi i 24 mesi.
La condizione non consente nemmeno di non versare seconda e terza rata della sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni.